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ART. 7 Concessione in uso dei locali scolastici e delle attrezzature

a) Autorizzazioni del dirigente scolastico
L’autorizzazione all’uso dei locali scolastici fuori dell’orario delle lezioni è concessa,
previa richiesta scritta da parte degli interessati, direttamente dal dirigente scolastico
per :
1. riunione dei genitori, del personale docente e non docente per la presentazione
dei candidati e dei programmi in occasione delle elezioni degli organi collegiali;
2. assemblee dei genitori, sentita la giunta esecutiva (art. 15, comma 5 del D.Lgs. n.
297/94);
3. attività direttamente organizzate o riconosciute dall’Ente Locale, da ONLUS,
Sovrintendenza, ecc.
c) Locali ed attrezzature in uso fuori dell’orario scolastico
Gli edifici e le attrezzature della scuola possono essere utilizzati da parte di terzi al di
fuori dell’orario del servizio scolastico per “attività che realizzino la funzione della scuola
come centro di promozione culturale, sociale e civile” e non perseguano fini di lucro.
Gli edifici e le attrezzature scolastiche sono considerati beni e servizi della comunità; per
la concessione d’uso va considerato che i locali sono di competenza del dirigente
scolastico, mentre le attrezzature inventariate sono in consegna alla DSGA.
Il dirigente provvederà ad individuare i destinatari delle subconsegne.
Compatibilmente con il normale svolgersi delle attività scolastiche e con le disposizioni
in materia di Sicurezza, possono essere concessi, in via temporanea, per iniziative ed
attività, a richiesta di soggetti pubblici e privati in orario extra scolastico, previa
concessione rilasciata dal dirigente, sentita la disponibilità del Comune Ente
proprietario, a titolo oneroso secondo le disposizioni fissate dal C.d.I.
Le richieste d’assenso alla concessione vanno inoltrate al dirigente e alla DSGA almeno
15 giorni prima della data di inizio delle attività e da esse devono risultare:
· il responsabile
· il tipo di attività
· il programma
· l’ordine del giorno
· la presumibile data e la durata dell’attività.
· In caso di comprovati gravi motivi, cioè di fronte a fatti o problemi che
necessitano di dibattiti o iniziative immediate, nel caso sia l’Amministrazione
Comunale ad organizzare e gestire la riunione, l’assenso del C.d.I. è da ottenersi
secondo la procedura d’urgenza prevista dall’art. 3.4.
Le modalità d’uso dovranno costituire oggetto di apposita dichiarazione sottoscritta dal
richiedente e prevedere che:
· sia assicurato il rispetto degli arredi e del materiale scolastico nonché delle
norme igieniche;
· i locali e le attrezzature siano riconsegnati nello stato preesistente;
· l’ente concedente o i terzi autorizzati assumano a proprio carico le spese per le
pulizie e quelle comunque connesse all’uso dei locali e delle attrezzature, nonché
i compensi al personale necessario per lo svolgimento dell’attività;
· l’ente concedente o i terzi autorizzati assumano ogni responsabilità civile e
patrimoniale per eventuali danni che, dall’uso dei locali e delle attrezzature
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possano derivare a persone o cose, esonerando il dirigente scolastico da ogni
qualsiasi responsabilità;
· sia limitato il più possibile l’accesso ai locali scolastici.
L’uso dei locali per le assemblee sindacali del personale della scuola, anche a carattere
zonale, deve essere concesso dal dirigente a titolo gratuito.
Le componenti scolastiche, anche d’altre scuole, possono utilizzare i locali e le
attrezzature per finalità inerenti la vita della scuola d’appartenenza con la sola
autorizzazione del dirigente scolastico, fatte salve le responsabilità connesse all’uso, che
saranno assunte dal firmatario della richiesta.
Qualora non siano osservate le modalità d’uso prescritte, il dirigente scolastico, può
revocare in ogni momento l’assenso all’uso informandone il C.d.I. e l’ente concedente
che provvederà alla revoca formale.
Alla scuola non saranno affissi cartelli o altri manifesti pubblicitari né distribuiti
volantini o altro materiale, se non dietro autorizzazione del dirigente.
Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti di strutture e attrezzature
scolastiche, è tenuto a risarcire il danno.
La quantificazione del danno sarà stabilita dalla dirigenza in accordo con la Giunta
esecutiva e deliberata dal C.d.I.
L’estinzione del danno materiale non esclude la possibilità, da parte degli organi
competenti, di poter comminare sanzioni disciplinari.
d)Circolazione mezzi all’interno dell’area scolastica
E’ interdetto l’accesso ai mezzi di coloro che non svolgono attività lavorativa nella scuola,
esclusi i seguenti casi:
· genitori che accompagnino o prelevino alunni portatori di handicap anche
temporanei
· operatori del servizio mensa
· operatori che devono effettuare manutenzione alla struttura scolastica.
L’area scolastica è riservata agli operatori della scuola nei seguenti casi:
· soltanto in orario extrascolastico qualora l’area sia utilizzata dagli alunni
· in orario extrascolastico e scolastico qualora l’area non sia mai utilizzata dagli
alunni.
Per il rispetto di tali norme il cancello di accesso a Vicolo Bonacolsi sarà chiuso alle ore
8,15.