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ART. 6 Collegio dei docenti

Il collegio dei docenti esercita le proprie competenze secondo quanto disposto
dall’art. 7 del D.Lgs. 297/94 .
In particolare valgono le seguenti disposizioni:
a) la convocazione ordinaria del collegio, unitamente all’o.d.g. viene comunicata
almeno sette giorni lavorativi prima di quello stabilito per la riunione stessa.
Essa contiene l’ora di inizio e di chiusura della seduta;
b) fatte salve le competenze del dirigente scolastico per quanto riguarda la
formulazione dell’ o.d.g., le proposte ad integrazione degli argomenti da trattarsi
possono essere presentate per iscritto da un terzo dei componenti il collegio entro
cinque giorni lavorativi prima del giorno della riunione;
c) il collegio docenti può essere convocato in seduta straordinaria per urgenti e
giustificate esigenze di funzionamento della scuola. L’avviso di convocazione,
integrato con le debite motivazioni della straordinarietà, è comunicato agli
interessati almeno due giorni lavorativi prima della seduta;
d) i docenti interessati hanno facoltà di accesso al verbale che sarà sottoposto ad
approvazione dal momento in cui il testo viene depositato dal verbalizzante
(almeno 15 giorni prima del collegio successivo) presso la segreteria Copia del
verbale è comunque inviata ad ogni unità scolastica almeno sette giorni prima
della data in cui il collegio si riunirà. Almeno sette giorni prima della seduta
collegiale i docenti hanno facoltà di accesso ai documenti, alle ipotesi di delibera
e a tutti gli atti relativi ai punti posti all’o.d.g. che verranno messi a disposizione
in uno spazio apposito presso la sede centrale;
e) l’ordine di trattazione dei punti previsti, con la voce “varie” in coda, è
rigorosamente rispettato. Può essere modificato soltanto su proposta del dirigente
scolastico o di un docente e qualora nessuno dei membri del collegio si opponga.
In caso di opposizione decide il collegio con votazione senza discussione;
f) è ammessa la trattazione di argomenti particolarmente importanti e urgenti non
posti all’o.d.g. previo loro inserimento, all’inizio della seduta, nell’o.d.g. stesso,
con votazione. Su detti punti è legittimo deliberare soltanto nel caso in cui il
collegio acconsenta all’unanimità. Non è legittimo deliberare su punti non inseriti
all’o.d.g.;
g) ogni seduta si apre con la lettura e l’approvazione del verbale della seduta
precedente. Su volontà espressa della maggioranza del collegio si procede alla
lettura limitata delle parti relative alle delibere;
h) su richiesta di un membro del collegio si procede alla lettura integrale di quella
parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale propone modifiche;
i) il verbale si intende approvato all’unanimità ove nessuno, a lettura ultimata,
abbia ad esprimere osservazioni sul contenuto del verbale stesso;
j) circa le proposte di modifica/ integrazione del verbale, la forma e il contenuto
degli atti deliberativi ci si attiene a quanto già regolamentato per il C.d.I. ai punti
3.10 e 3.13;
k) qualora un membro del collegio sia interessato alla trascrizione integrale del
proprio intervento fornirà per iscritto al verbalizzante, prima o durante la seduta,
il relativo testo;
l) le brevi dichiarazioni possono essere, seduta stante, dettate al verbalizzante per
la loro integrale iscrizione;
m) le dichiarazioni a verbale non sono soggette ad approvazione da parte del collegio;
n) le delibere del collegio sono adottate a maggioranza assoluta dei voti “validamente
espressi” (favorevoli e contrari). Gli astenuti si computano nel numero dei
presenti, ma non in quello dei votanti;
o) qualora non si esaurisca la discussione di tutti gli argomenti posti all’o.d.g. la
seduta verrà aggiornata a breve termine e comunque, di norma, non oltre i 7
giorni successivi. Gli argomenti oggetto di aggiornamento costituiranno i primi
punti all’o.d.g.;
p) il collegio può deliberare di formare al suo interno commissioni che lavorino su
specifici argomenti, sui quali tuttavia il potere decisionale spetta comunque al
collegio in seduta plenaria.