Art. 3 – Gli organismi di gestione della scuola
Sono Organi Collegiali (OOCC) della scuola di cui al D.Lgs 297/94 e successive
integrazioni e modificazioni, che ne regola la costituzione, il funzionamento, le
competenze:
· il consiglio d’Istituto (CdI)
· la giunta esecutiva (GE)
· il collegio dei docenti (CdD)
· il comitato per la valutazione del servizio dei docenti (CV)
· i consigli di intersezione, di interclasse e di classe.
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
ART. 3 CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il C.d.I. esercita le competenze previste dall’art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297
nonché da successive fonti normative. (Vedi allegato).
3.1 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE
Nella prima seduta il C.d.I., convocato e presieduto dal dirigente scolastico, elegge a
scrutinio segreto, tra tutti i genitori membri, il presidente secondo le indicazioni previste
dal comma 6 dell’art. 8 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio.
E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti,
rapportata al numero dei componenti il consiglio.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza alla prima votazione, il presidente è eletto a
maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta la metà più uno
dei componenti in carica.
A parità di voti si procede a nuova votazione sino all’avvenuta elezione.
Con le stesse modalità il consiglio elegge altresì, tra i rappresentanti dei genitori, un vice
presidente, che svolge le funzioni del presidente assente o temporaneamente impedito.
In caso di assenza del presidente e del vice presidente, il consiglio è presieduto dal
genitore più anziano.
Il presidente affida, a rotazione, ad un docente del consiglio le funzioni di segretario.
La funzione di segretario non è remunerata in quanto trattasi di carica elettiva.
Qualora si ponga una mozione di sfiducia nei confronti della persona del presidente,
questa viene accolta se approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.
In presenza di un fatto grave, i due terzi dei membri del consiglio possono votare la
destituzione del presidente.
In caso di decadenza o di dimissioni del presidente, si procede ad una nuova elezione.
3.2 COMPITI E DIRITTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Il presidente del consiglio esercita poteri direttivi e di coordinamento: esamina le proposte
della GE, dei membri del consiglio e degli altri organi della scuola, cura il rispetto delle
norme del presente regolamento. Inoltre, durante le sedute, verifica il numero legale,
conduce la discussione, concede e toglie la parola, pone in votazione le proposte e le
mozioni, ne proclama il risultato.
Il presidente ha il dovere di tenere i contatti con la GE.
Il presidente ha diritto di libero accesso nei locali della scuola durante il normale orario di
servizio con esclusione delle aule durante le ore di lezione; ha inoltre diritto di avere dagli
uffici della scuola e dalla GE tutte le informazioni concernenti le materie di competenza
del consiglio e di avere in visione la relativa documentazione.
3.3 GIUNTA ESECUTIVA
Nella prima seduta il C.d.I. elegge nel suo seno a scrutinio segreto i membri non designati
della giunta esecutiva.
A parità di voti di ciascuna componente da eleggere si procede a nuova votazione sino
all’avvenuta elezione.
La G.E. è così composta:
- dal dirigente scolastico (membro di diritto con funzione di presidente);
- dal responsabile amministrativo (membro di diritto con funzione di segretario;
- da 1 rappresentante del personale docente;
- da 1 rappresentante del personale non docente;
- da 2 rappresentanti dei genitori.
La G.E. convocata dal presidente:
a) si riunisce in orario pomeridiano almeno una volta per ogni bimestre e prima
di ogni seduta ordinaria del C.d.I.;
b) può essere convocata su motivata richiesta di due membri della medesima o
del presidente del C.d.I.;
c) esercita le competenze di cui al comma 10 dell’art. 10 del D.L.gs. n. 297/94:
- predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- prepara i lavori del C.d.I., fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso;
- cura l’esecuzione delle relative delibere.
3.4 CONVOCAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Le riunioni del C.d.I. hanno luogo almeno quattro volte nel corso dell’anno scolastico
in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti e terminano, di
norma, non oltre le ore 20.
Il C.d.I. è convocato in seduta ordinaria dal presidente, a distanza di non oltre dieci
giorni dalla riunione preparatoria della G.E. e dopo aver sentito il presidente di
quest’ultima.
Il consiglio può essere convocato in seduta straordinaria, per urgenti e giustificate
esigenze di funzionamento della scuola, dal presidente del consiglio stesso, su
richiesta del presidente della G.E. o di almeno 1/3 dei membri del consiglio.
L’avviso scritto di convocazione, redatto a cura della G.E., è recapitato ai consiglieri,
unitamente all’o.d.g., all’ora e al luogo della riunione, almeno cinque giorni lavorativi
prima della riunione ordinaria e almeno tre giorni lavorativi prima della seduta
straordinaria.
In questo secondo caso l’avviso di convocazione sarà integrato dalle debite
motivazioni della straordinarietà.
Qualora fosse necessaria, in casi eccezionali, una procedura d’urgenza per questioni
di natura amministrativa, la GE verrà convocata immediatamente prima del consiglio
e dell’inserimento del punto all’o.d.g. sarà data comunicazione telefonica ai
consiglieri.
Copia dell’avviso è affissa all’Albo delle unità scolastiche dell’istituto.
3.5 ORDINE DEL GIORNO
L’argomento della seduta è determinato dall’o.d.g.
L’o.d.g. contiene la precisa indicazione degli argomenti da trattare in modo che i
singoli membri del consiglio abbiano la possibilità di valutare l’importanza della
seduta e il contenuto dei problemi da discutere.
L’ordine del giorno, di norma costituito dagli argomenti trattati in sede di G.E., può
essere integrato da argomenti presentati per iscritto dai singoli consiglieri o dai
componenti degli organi collegiali.
Tutti gli argomenti posti all’o.d.g. sono, ove necessario, oggetto di formale delibera, ad
eccezione di quelli per i quali i1 consiglio decide di prendere atto.
La trattazione delle “varie ed eventuali” è limitata a semplici comunicazioni di
carattere informativo.
Non è legittimo deliberare su punti non inseriti nell’o.d.g.
Il consiglio può decidere l’inserimento di argomenti all’o.d.g. nella stessa seduta solo
nel caso in cui siano presenti tutti i componenti ed essi acconsentano all’unanimità.
Qualora non si esaurisca la discussione di tutti gli argomenti all’ordine del giorno, il
consiglio decide a maggioranza assoluta l’aggiornamento della seduta a data da
fissarsi al momento.
In tal caso, per i membri presenti, non è necessario un nuovo avviso di convocazione.
In caso di aggiornamento della seduta deve essere mantenuto lo stesso o.d.g.
A conclusione di ogni seduta del C.d.I., i singoli consiglieri possono indicare
argomenti da inserire nell’o.d.g. della riunione successiva.
Mozione d’ordine.
Prima della discussione di un argomento all’o.d.g. ogni membro presente alla seduta
può presentare una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta
discussione (“questione pregiudiziale”) oppure perché la discussione dell’argomento
stesso venga rinviata (“questione sospensiva”). La questione sospensiva può essere
posta anche durante la discussione.
Sulla mozione d’ordine possono parlare un membro a favore e uno contro.
Sull’accoglimento della mozione si pronuncia il consiglio a maggioranza con
votazione palese.
L’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione immediata della
discussione dell’argomento dell’o.d.g. al quale si riferisce.
3.6 ACCESSO AGLI ATTI
I consiglieri hanno facoltà di accesso a tutti gli atti, documenti ed ipotesi di delibera,
relativi ai punti posti all’o.d.g. Essi sono messi a disposizione presso gli uffici di segreteria
almeno due giorni prima della data in cui il C.d.I. si riunirà.
3.7 VALIDITA’ DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
Per la validità dell’adunanza della G.E. e del C.d.I. è richiesta la presenza della metà più
uno dei componenti in carica (comma 2, art. 28 D.P.R. n. 416/74).
Le delibere del consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei voti “validamente
espressi” (voti favorevoli e contrari).
Gli astenuti, come le schede bianche o nulle, si computano nel numero dei presenti
(quorum strutturale), ma non in quello dei votanti (quorum funzionale).
In caso di parità di voti, tranne diversa prescrizione, prevale il voto del presidente.
3.8 VOTAZIONI
La votazione può essere palese (alzata di mano, appello nominale) o segreta (scrutinio con
scheda).
La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persona. L’art. 24 del D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, trattando della responsabilità degli organi collegiali, così recita:
“Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi
deliberanti, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno
partecipato all’atto od all’operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano
fatto constatare nel verbale il proprio dissenso».
Ne consegue che, nel caso di deliberazioni assunte con votazione palese su materia di
particolare importanza o gravità, venga nominalmente indicato sul verbale, al fine di
separare le responsabilità, chi si dissocia dalla decisione collegiale, votando contro o
astenendosi.
E’ prassi che il verbalizzante annoti, accanto alla singola espressione di voto, il nominativo
del consigliere al fine di poter risalire facilmente, in caso di necessità, all’espressione di
voto di ciascun membro.
Non è ammesso, in nessun caso, il voto per delega.
3.9 ASSENZE-RITARDI-ABBANDONI- DIMISSIONI
Le assenze o i ritardi, da parte dei componenti del consiglio e della giunta, sono
comunicati alla segreteria prima della seduta.
In mancanza di comunicazione preventiva, il consigliere è tenuto a giustificare l’assenza al
presidente del CdI, anche per via telefonica, entro un tempo massimo di tre giorni.
Sono considerati decaduti i consiglieri assenti ingiustificati per tre sedute consecutive del
consiglio o della giunta.
Eventuali abbandoni della riunione prima del termine sono comunicati al presidente
all’inizio della seduta.
I ritardi e gli abbandoni sono registrati a verbale con l’indicazione dell’ora.
I componenti del consiglio possono dimettersi in qualsiasi momento.
Le dimissioni sono date per iscritto.
E’ ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date nel corso di una
seduta.
Il consiglio prende atto delle dimissioni. In prima istanza può invitare il dimissionario a
recedere dal suo proposito.
Una volta che il consiglio ha preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed
irrevocabili.
Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a
pieno titolo dell’organo collegiale e quindi va computato nel numero dei componenti il
consiglio.
Il personale della scuola, pur trovandosi in congedo o aspettativa, ha ugualmente titolo a
partecipare alle sedute del consiglio d’istituto stante il fatto che la partecipazione
all’organo collegiale trae origine, più che dal rapporto d’impiego, dall’avvenuta elezione.
3.10 APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
La seduta si apre con la lettura e la successiva richiesta di approvazione del verbale
della seduta precedente.
Le proposte di modifica o integrazione del verbale sono formulate per iscritto da parte
di coloro che ne hanno interesse.
Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella
discussione di merito. In assenza di interventi contrari, le proposte di rettifica si
intendono approvate.
Qualora si registrino opposizioni parlano, oltre il proponente, due membri del C.d.I.,
uno a favore e uno contro. Dopo tali interventi il presidente pone in votazione, per
alzata di mano, la proposta di rettifica.
Delle proposte di rettifica accolte ed approvate, si prende atto nel verbale della
seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine in
calce, nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica.
3. 11 DIRITTO DI INTERVENTO E TEMPI
Tutti i membri del consiglio, avuta la parola dal presidente, hanno diritto di
intervenire, secondo l’ordine di iscrizione, sugli argomenti in discussione.
Il presidente ha la facoltà di replicare agli oratori quando sia posto in discussione il
suo operato quale presidente e quando si contravvenga alle norme del presente
regolamento.
I tempi di intervento per ogni componente il consiglio e la giunta sono fissati in
cinque minuti per argomento ed altrettanti per la replica.
Il presidente può derogare da tali limiti concedendo tempi più lunghi allorché il
componente sia relatore di una proposta o affidatario di una delega da parte del
consiglio o della giunta.
3. 12 STESURA DEL VERBALE
Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza:data, ora e
luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta
verifica del numero legale dei presenti, i nomi con la relativa qualifica dei presenti e
degli assenti – questi ultimi se giustificati o no – l’o.d.g.
Il verbale costituisce documento giuridico in mancanza del quale è nulla la stessa
attività dell’organo collegiale.
Il verbale dà atto dello svolgimento dei lavori del consiglio dall’inizio alla loro
conclusione, riportando l’oggetto e il contenuto della discussione, i nomi di coloro
che compiono interventi, l’esito delle votazioni.
Nella stesura, per maggior chiarezza, è bene distinguere la delibera dal corpo del
verbale.
Qualora un consigliere sia interessato alla trascrizione integrale del proprio
intervento, fornirà per iscritto al verbalizzante, prima o durante la seduta, il relativo
testo.
Le brevi dichiarazioni possono essere, seduta stante, dettate al verbalizzante per la
loro integrale trascrizione.
Il verbale è sottoscritto dal segretario del consiglio e autenticato, con propria firma,
dal presidente (art. 2, lettera c del D.I. 28.5.1975) in un registro a pagine numerate.
La mancata sottoscrizione da parte del presidente, dovuta ad un oggettivo
impedimento, di un verbale del consiglio non comporta l’invalidità del verbale
medesimo.
L’uso del registratore rientra nell’autonoma facoltà del segretario designato che ne
farà un uso strettamente limitato alla stesura del verbale.
II verbale è depositato presso la segreteria, di norma, entro quindici giorni dalla
seduta.
Una copia del verbale è recapitata ai consiglieri unitamente alla convocazione della
seduta successiva.
3.13 FORMA E CONTENUTO DEGLI ATTI DELIBERATIVI
La proposta di delibera è formulata nella sua stesura definitiva prima della votazione
e la stessa costituirà testo nel verbale della seduta.
Anche nel caso in cui si debbano apportare modifiche ad un testo proposto, le stesse
vengono lette al consiglio nella loro stesura definitiva, prima della votazione.
Il presidente, quando all’approfondimento di un argomento hanno contribuito tutti
coloro che ne abbiano fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.
Prima che si effettui la votazione il presidente o il segretario verificano che nessun
consigliere si sia momentaneamente allontanato dall’aula.
A votazione iniziata non è consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla
proclamazione dei risultati.
A votazione conclusa il verbalizzante controlla che la somma delle varie espressioni
di voto corrisponda al numero dei presenti.
In caso contrario si vota di nuovo.
Le deliberazioni possono essere rese immediatamente esecutive con indicazione
contenuta nella stessa delibera.
Nel caso in cui ci siano più proposte relative ad un medesimo punto, si intende
approvata quella che riceve il maggior numero di voti.
Una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere
ulteriormente oggetto di discussione e di votazione.
Può essere riproposta al consiglio solo in un’adunanza successiva per giustificati
motivi.
La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri
membri.
Qualora trattasi di “una presa d’atto” su una determinata questione, il consigliere
può allontanarsi dall’aula, facendolo presente in modo esplicito.
La sua uscita verrà messa a verbale.
3.14 PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI
Gli atti del consiglio d’istituto sono pubblicati all’albo di tutte le unità scolastiche
secondo quanto disposto dalla norma.
La copia degli atti rimane esposta per il periodo che precede la successiva
pubblicazione. Dopo tale periodo, i docenti, il personale ATA e i genitori, per prendere
visione degli atti, devono inoltrare richiesta scritta al dirigente scolastico. In tutti gli
altri casi la richiesta dovrà anche essere motivata.
Non sono soggetti a pubblicazione all’albo gli atti concernenti singole persone, salvo
contraria richiesta dell’interessato.
3.15 PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE
Le sedute del C.d.I. sono aperte, senza diritto di parola, agli elettori delle componenti
rappresentate.
Possono essere ammessi ad intervenire coloro che ne facciano richiesta scritta al
presidente, prima dell’inizio della seduta, per essere ascoltati su particolari problemi
di comune interesse, previo assenso della maggioranza del consiglio.
Possono altresì essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, specialisti e
rappresentanti di enti, istituti, associazioni.
L’ammissione e la presenza in aula sono regolate dal presidente in modo da garantire
l’ordinato svolgimento dei lavori.
Il presidente decide la prosecuzione della seduta a porte chiuse quando siano in
discussione argomenti concernenti persone nonché quando il comportamento dei
presenti arrechi disturbo e/o limiti la libertà di espressione dei membri del consiglio.
3.16 PROGRAMMA ANNUALE
Il programma annuale ed il conto consuntivo sono approvati dal C.d.I. entro i termini
previsti dalla norma.
Il programma è inviato ai membri del consiglio almeno cinque giorni prima della data
della riunione in cui verrà discusso in modo da consentire loro di prenderne
adeguata visione e di formulare eventuali richieste di chiarimento presso la
segreteria.
Qualora privati ed enti pubblici offrissero contributi destinati all’arricchimento del
patrimonio della scuola, questi possono essere accolti, dopo attenta valutazione, con
delibera del C.d.I. (vedi art.31)
3.17 ACQUISTO MATERIALE INVENTARIABILE: CRITERI
I docenti dei vari ordini di scuola segnalano, entro il 15 giugno di ogni anno, le
esigenze delle singole unità scolastiche, nell’ambito del funzionamento didattico, in
ordine all’acquisto di materiali ed attrezzature.
I docenti si atterranno alla seguente procedura:
- presentazione di richieste condivise da tutti i docenti dell’unità scolastica di
appartenenza;
- elenco delle richieste in ordine di priorità;
- indicazione delle caratteristiche tecniche del materiale richiesto.
Non è possibile richiedere l’acquisto di materiale già in dotazione dell’istituto qualora
esso possa essere utilizzato, per l’impiego saltuario e la facilità di trasporto, dalle
varie unità scolastiche.
Il C.d.I., nell’esaminare le richieste, può indicativamente suddividere la cifra a
disposizione dell’istituto nel seguente modo:
· Il 40% del totale è quota fissa da destinare, in parti uguali, alle singole unità
scolastiche;
· 1l 40% del totale è destinato alle singole unità scolastiche in proporzione al
numero degli alunni iscritti;
· il 20% del totale è quota da destinare a necessità improvvise o acquisti
superiori alle disponibilità delle singole unità scolastiche. Al fondo possono
accedere, a turno, tutte le U.S. dell’istituto. Si accede al fondo in via prioritaria
per soddisfare particolari necessità di alunni diversamente abili.
Il C.d.I. potrà comunque discostarsi dai suddetti criteri ogni qualvolta lo ritenesse
opportuno.
3.18 COMMISSIONI E COMITATI
In seno al consiglio possono essere costituiti sia commissioni per lo studio e
1′approfondimento di particolari problemi scolastici e la relativa elaborazione di
documenti sia comitati di gestione e di coordinamento in ordine all’organizzazione di
iniziative ed attività promosse dai competenti organi collegiali operanti a livello di
istituto.
Delle commissioni nominate possono far parte altri rappresentanti delle varie
componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.
Le commissioni svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal
consiglio e non hanno potere decisionale in materia. Ad esso sono tenute a riferire,
tramite il loro coordinatore, in merito al lavoro svolto e alle conclusioni cui sono
pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente.
Delle sedute di commissione viene redatto sintetico verbale.
