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ART. 14 Vigilanza

Scuola secondaria di primo grado
Per la vigilanza durante l’ingresso e la permanenza a scuola degli alunni
valgono le seguenti disposizioni:
1. gli alunni entrano nell’edificio scolastico al suono della campana
d’inizio delle lezioni e vanno direttamente nelle loro aule, ove li
aspettano gli insegnanti;
2. durante la permanenza a scuola, dal momento in cui entrano a quello
in cui escono, sono affidati alla responsabilità del personale scolastico
che è tenuto a sorvegliarli;
3. durante l’orario delle lezioni non escono dalle classi se non
autorizzati;
4. gli alunni non possono accedere ai servizi alla prima e alla quarta ora
di lezione tranne in situazioni particolari;
5. i collaboratori scolastici assolvono alle funzioni di sorveglianza degli
alunni durante i cambi d’ora e durante le uscite momentanee degli
insegnanti di classe. Essi possono essere incaricati, in caso di
necessità, di temporanea sorveglianza alle classi per assenze o
emergenze improvvise e imprevedibili;
6. gli alunni, in occasione delle uscite dall’edificio scolastico per le
attività didattiche, dovranno osservare con maggiore attenzione le
disposizioni degli insegnanti accompagnatori;
7. durante l’intervallo delle lezioni gli alunni usciranno tutti dalle aule e
potranno accedere ai servizi destinati senza trattenervisi inutilmente;
non potranno sostare sulle scale né cambiare di piano, salvo
autorizzazione per accedere agli uffici o per altro motivo. Non saranno
permessi giochi pericolosi;
8. durante gli intervalli gli alunni sono affidati alla sorveglianza degli
insegnanti incaricati;
9. le classi o i gruppi di alunni che utilizzano la mensa saranno
accompagnati dai docenti designati che assumono la responsabilità
dell’assistenza e della sorveglianza fino al rientro e alla ripresa delle
lezioni.
Per la vigilanza durante l’uscita al termine delle lezioni valgono le seguenti
disposizioni:
1. al termine dell’attività didattica le classi saranno accompagnate fino
all’uscita dagli insegnanti in servizio sulla classe.
Scuola primaria
Per la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso valgono le seguenti disposizioni:
1. al mattino gli alunni entrano nell’edificio scolastico durante i 5 minuti che
precedono l’inizio delle lezioni, indi raggiungono ordinatamente le aule
accompagnati dai rispettivi insegnanti.
2. I docenti destinati al primo piano sono tenuti a prestare particolare attenzione
nel mantenere il gruppo unito affinché nessun alunno possa allontanarsi;
3. per gli alunni che fruiscono del pre-scuola il servizio di assistenza è garantito
dal personale ausiliario o da terzi incaricati dall’ente locale; gli alunni in
ritardo rispetto all’orario di inizio delle lezioni sono accompagnati nell’aula e
consegnati all’insegnante dal personale ausiliario o dal genitore stesso al fine
di evitare che durante il percorso (atrio, corridoio, scale) restino senza
sorveglianza. Qualora l’alunno percorra da solo il tratto che lo separa
dall’aula, si esonera l’insegnante da ogni responsabilità per un eventuale
incidente;
4. qualora esista un atrio interno all’edificio scolastico non è permessa la sosta
degli alunni e dei loro familiari prima dell’orario d’ingresso. Il personale
ausiliario addetto alla sorveglianza è autorizzato a far rispettare questa
disposizione invitando l’utenza ad attendere all’ingresso;
5. gli alunni che utilizzano lo scuolabus sono accompagnati all’ingresso
dell’edificio dal personale ausiliario debitamente incaricato.
Per la vigilanza sugli alunni durante l’uscita valgono le seguenti disposizioni:
1. al termine delle lezioni gli alunni sono accompagnati in ordine, per classi, dai
rispettivi insegnanti fino all’uscita, momento in cui essi, dalla “sfera” di
vigilanza della scuola, rientrano automaticamente in quella di esercizio delle
potestà genitoriali o familiari;
2. qualora, eccezionalmente, i genitori non fossero presenti al termine
dell’orario scolastico, ferma restando la loro responsabilità, l’alunno potrà
essere ospitato all’interno dell’edificio scolastico dove attenderà l’arrivo del
familiare. Di questa procedura è data informazione alle famiglie tramite il
regolamento scolastico di indirizzo;
3. gli alunni che utilizzano lo scuolabus sono accompagnati alla fermata del
mezzo dal personale ausiliario debitamente incaricato;
4. i genitori che desiderano che i propri figli percorrano da soli il tragitto da
scuola a casa (occasionalmente o per tutta la durata dell’anno scolastico)
devono rilasciare un’apposita dichiarazione scritta. Si applica la stessa
procedura anche qualora l’alunno abbandoni l’edificio al termine del “suo”
orario di lezione in quanto esonerato dall’insegnamento della RC e da altre
attività.
Per la vigilanza sugli alunni durante la permanenza a scuola valgono le seguenti
disposizioni:
1. fatto salvo che durante l’attività didattica la responsabilità è propria
dell’insegnante in servizio a cui è affidata la classe o il gruppo di alunni,
l’affidamento degli stessi alla sorveglianza del personale di custodia, quando
esso è contenuto nel tempo e non determinato da futili motivi, esclude ogni
responsabilità del docente purché egli adotti quelle cautele ritenute idonee
per la sicurezza degli alunni;
2. in presenza di uno stato di malore improvviso del docente, non lo si deve
ritenere responsabile dell’allontanamento dalla classe e del suo affidamento
alla sorveglianza del personale di custodia;
3. altrettanto dicasi nel caso in cui la direzione comunichi telefonicamente con
l’insegnante e la classe venga affidata momentaneamente ai collaboratori
scolastici di turno;
4. poiché la legge precisa che il “contenuto del dovere di vigilanza non è
assoluto, bensì relativo all’età e al normale grado di maturazione degli
alunni”, se un alunno mostrerà l’esigenza di accedere al bagno prima o dopo
l’intervallo, l’insegnante, dopo aver valutato caso per caso la sussistenza
delle condizioni di affidabilità, decide di conseguenza. Se necessario, chiede
l’intervento del personale di custodia che controllerà l’allievo durante il suo
spostamento. Non è consentito far uscire dalla classe più di un alunno per
volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati;
5. la responsabilità della vigilanza degli alunni affidati temporaneamente ai
docenti per lo svolgimento delle attività previste dal POF, ricade sui docenti
che accolgono quei determinati alunni;
6. l’intervallo del mattino, pur essendo un momento di svago ed una pausa per
consumare la merenda, resta un tempo in cui gli insegnanti sono
responsabili e devono vigilare sul comportamento degli alunni della propria
classe in modo da evitare che essi arrechino danno alle persone e alle cose.
Nei corridoi non sono consentiti giochi che costituiscano pericolo per
l’incolumità degli alunni. La vigilanza può essere espletata, ove necessario,
anche tramite la predisposizione di turni concordati e regolamentati. La
durata dell’intervallo è da intendersi, di norma, di 15 minuti. L’insegnante di
classe, in base a considerazioni legate all’organizzazione delle attività e al
tempo-scuola giornaliero può prolungare di qualche minuto la durata
dell’intervallo avendo cura di evitare che questa scelta arrechi disturbo o
intralcio al lavoro delle altre classi. E’ consentito l’accesso al cortile previo
accertamento che i cancelli siano adeguatamente chiusi e che non vi siano
mezzi di trasporto in sosta o lavori in corso. L’insegnante di classe valuta, di
volta in volta, l’utilizzo di questo spazio esterno in relazione alle condizioni
atmosferiche, alla vivacità degli alunni e ad altri elementi che ritiene utili;
7. durante gli intervalli è vietato l’uso esterno e incontrollato degli attrezzi della
palestra;
8. al termine di ogni lezione il trasferimento da una classe all’altra dei docenti
impegnati su più classi deve essere organizzato in modo tale da consentire che
gli alunni rimangano senza sorveglianza il minor tempo possibile;
9. durante la manipolazione di materiali utili alle attività didattiche l’insegnante
impartisce agli alunni le necessarie istruzioni per il corretto impiego del
materiale e li sorveglia durante tutte le fasi dell’attività stessa;
10. altrettanta cura è riservata al momento del pasto e alle attività successive in cui
la classe collabora nello sparecchiare e nel riordinare i1 locale utilizzato, dato
che esse rientrano a pieno titolo nell’ambito educativo;
11. il dopo-mensa è dedicato, a discrezione dell’insegnante, ad attività organizzate,
a giochi liberi o al semplice svago, purché il tutto si svolga sotto la sua diretta
sorveglianza;
12.durante l’ora di educazione motoria l’insegnante organizza e dirige le attività e i
giochi secondo modalità e con cautele idonee ad evitare il verificarsi di possibili
incidenti e controlla che gli alunni calzino le apposite scarpe da ginnastica;
13. in caso di assenza di un insegnante, la scolaresca, in attesa del supplente, è
affidata, dal dirigente scolastico o da un suo incaricato, alla collaborazione del
personale ausiliario o dei docenti che si rendono disponibili. Qualora ciò non
fosse possibile per il numero delle classi scoperte, si ricorre alla suddivisione
degli alunni tra le varie classi. La suddivisione è accompagnata da un elenco
nominativo degli alunni assegnati;
14. in caso di breve, imprevisto e non comunicato ritardo del docente nel
presentarsi a scuola, dovuto ad oggettiva impossibilità di informare gli uffici,
fermo restando l’obbligo di successiva giustificazione, non sussiste la
responsabilità dell’insegnante ritardatario per l’eventuale infortunio accaduto
ad un alunno essendo compito della dirigenza provvedere ad affidare gli allievi
ad altri insegnanti o a collaboratori scolastici;
15. agli insegnanti compete la responsabilità della vigilanza anche per le attività
svolte fuori della scuola e durante i relativi trasferimenti;
16. premesso che è fatto divieto agli alunni di introdurre nella scuola oggetti e
apparecchiature pericolose in grado di provocare incidenti o danneggiamenti, gli
insegnanti vigilano al fine di impedirne l’eventuale uso, provvedono alla loro
requisizione e avvisano le famiglie;
17. in caso di atti vandalici essi devono essere comunicati tempestivamente
all’insegnante responsabile dell’unità scolastica.
Scuola dell’infanzia
Ingresso
1. L’orario d’ingresso viene indicato e affisso in ogni scuola.
2. I bambini vengono accolti nei locali della scuola dall’orario di inizio delle lezioni
deliberato dal consiglio d’istituto fino all’orario stabilito dal consiglio
d’intersezione.
3. L’insegnante in servizio all’orario di apertura dovrà essere presente 5 minuti
prima per predisporre l’accoglienza dei bambini.
4. In caso di entrata oltre all’orario stabilito per vaccinazioni, visite o altro, il
genitore dovrà avvertire telefonicamente l’insegnante o il bambino potrà non
essere accettato a scuola.
5. In ogni caso i bambini non verranno accettati dopo le ore 10.00, tranne in casi
eccezionali.
6. I bambini dovranno essere consegnati ad un insegnante.
7. I bambini che utilizzano lo scuolabus verranno accompagnati all’interno della
scuola dal personale debitamente incaricato.
8. I genitori potranno utilizzare questo momento per comunicazioni urgenti.
Uscita
1. L’orario di uscita viene indicato e affisso in ogni scuola.
2. L’uscita inizia come stabilito dal consiglio d’intersezione e termina con l’orario di
termine delle lezioni deliberato dal consiglio d’istituto.
3. I bambini vengono consegnati solo ai genitori o a persone da loro delegate,
anche minori, con apposito modulo.
4. I bambini che utilizzano lo scuolabus verranno accompagnati dal personale
debitamente incaricato.
5. Nel caso in cui il bambino debba uscire prima del suo orario, i genitori
dovranno avvertire le insegnanti al mattino.
6. Nel momento in cui il bambino viene consegnato al genitore o ad un suo
delegato la scuola e le insegnanti vengono sollevate da ogni responsabilità.
7. i genitori dovranno lasciare la scuola senza soffermarsi troppo in salone o in
cortile per far giocare i bambini.
8. In caso di ritardo dovuto solo a cause eccezionali, il genitore dovrà avvertire
telefonicamente l’insegnante.
Permanenza
Per i punti da 1 a 5 valgono le disposizioni della scuola primaria con la seguente
modifica:
5. poiché la legge precisa che il “contenuto del dovere di vigilanza non è assoluto,
bensì relativo all’età e al normale grado di maturazione degli alunni”, se un
alunno mostrerà l’esigenza di accedere al bagno, l’insegnante dopo aver
valutato caso per caso la sussistenza delle condizioni di affidabilità, deciderà di
conseguenza. Se necessario, chiederà l’intervento del personale di custodia che
controllerà il bambino durante il suo spostamento;
6. vedi punto n. 9 della scuola primaria;
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7. particolare cura è riservata al pasto, considerato un momento ad alta valenza
educativa. La classe collabora nello sparecchiare e nel riordinare il locale
utilizzato;
8. in caso di assenza di un’insegnante i bambini andranno di norma suddivisi
nelle altre sezioni fino all’arrivo della supplente. Le insegnanti potranno
decidere diversamente a seconda della situazione e del numero dei bambini
presenti nella scuola;
9. raccoglie le disposizioni da 14 a 16 della scuola primaria.
Figure diverse dal docente che operano nella Scuola
Per i tre ordini di Scuola
Qualora la Scuola attui progetti inseriti nel POF che richiedano l’affidamento di un
alunno o di un piccolo gruppo di alunni ad un esperto ( educatore, assistente ad
personam, docente volontario o altre figure autorizzate ad operare con i minori),
senza la presenza dell’insegnante titolare, il contratto con la Cooperativa o l’Ente
che individua l’esperto, dovrà prevedere un’assunzione di responsabilità nei
confronti della suddetta figura come da art. 2048 del C.C.