Navigazione veloce
Home > Regolamento > ART. 12 – ART. 13

ART. 12 – ART. 13

ART. 12 ORGANO DI GARANZIA
E’ istituito all’interno della scuola un organo di garanzia formato dal dirigente
scolastico, da 2 docenti (uno per ciascun grado scolastico) e da 2 rappresentanti dei
genitori individuati tra i membri del consiglio d’istituto.
ART. 13 IMPUGNAZIONI
Contro le decisioni in materia disciplinare adottate dai Consigli di
classe/interclasse che prevedono l’allontanamento temporaneo dalla comunità
scolastica, è ammesso ricorso , entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione,
all’organo di garanzia il quale decide in via definitiva.