ART. 11 Sanzioni disciplinari
I provvedimenti disciplinari tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e
al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
Le sanzioni disciplinari verranno comminate nei casi di effettiva necessità e non
prevedono un automatismo sanzionatorio; spetterà al Consiglio di classe la
valutazione sul tipo di misura da adottare per mancanze gravi, tenuto conto sia di
quanto indicato dallo Statuto dello studente e successive modifiche che dei
seguenti principi di carattere generale:
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa;
- la responsabilità disciplinare è personale;
- le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e
ispirate, per quanto possibile, al principio della gradualità (per infrazioni lievi) e
della riparazione del danno;
- allo studente è offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore
della comunità scolastica;
- di ogni provvedimento disciplinare deve essere informata la famiglia .
Nell’accertamento delle responsabilità comportanti punizioni disciplinari, vanno
distinte le situazioni occasionali o le mancanze determinate da circostanze fortuite,
dalle gravi mancanze che indicano un costante e persistente atteggiamento
irrispettoso dei diritti altrui, in particolare della comunità scolastica e delle sue
componenti, atteggiamento che si esprime in manifestazioni di sopruso o di
violenza esercitate nei confronti dell’istituzione educativa e degli insegnanti, o nei
confronti dei compagni.
Le sanzioni disciplinari possono essere inflitte agli alunni anche per gravi
mancanze commesse fuori dalla scuola e che abbiano avuto notevole ripercussione
nell’ambiente scolastico.
L’informazione compete alla persona che infligge la sanzione disciplinare. Nel caso
di decisione assunta dal Consiglio di classe o interclasse compete al Dirigente
Scolastico o al primo collaboratore.
In ottemperanza al DPR 249 /98 e al DPR n. 235/2007 i n caso di mancanze
disciplinari degli alunni, si prevedono le seguenti sanzioni:
A. richiamo verbale dell’insegnante riferito al singolo alunno o a tutta la classe ;
B. comunicazione scritta alla famiglia sul diario scolastico dell’alunno (nota);
C. rapporto disciplinare sul registro di classe e comunicazione scritta alla famiglia;
D. esclusione dalla partecipazione ad uscite didattiche o visite di istruzione, per
ovvi motivi di sicurezza e di responsabilità; durante tali uscite didattiche l’alunno o
gli alunni in questione resteranno nella scuola a partecipare alle normali attività
affidati ad altri docenti in altre classi;
E. sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a quindici giorni;
F. allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un
periodo superiore a 15 giorni
G. allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine
dell’anno scolastico.
H. esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di
stato conclusivo del corso di studi.
Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti F e G, occorrerà evitare che la loro
applicazione determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di
frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà
essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il
periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non
comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il
raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la
possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio:
Le sanzioni di cui ai punti E, F, G e H possono essere irrogate soltanto previa
verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e
precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.
Al Consiglio di Istituto spetta la decisione di adottare le sanzioni F, G e H.
Il provvedimento F sarà adottato dal Consiglio d’Istituto se ricorrono due condizioni
entrambe necessarie:
1. devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della
persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone”;
2. il fatto commesso deve essere ti tale gravità da richiedere una deroga al
limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal comma 7 dell’art. 4
dello Statuto dello studente. In tal caso la durata dell’allontanamento sarà
adeguata alla gravità dell’infrazione ovvero al permanere della situazione di
pericolo.
Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, la scuola promuove, in
coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali
e l’autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica;
Il provvedimento G ed H saranno adottati dal Consiglio, se ricorrono due
condizioni, entrambe necessarie:
1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reato che violino la
dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o
connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a
livello sociale;
2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e
tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.
Tutto ciò premesso si prevede quanto segue.
Per mancanza ai doveri richiamati ai punti da 1 a 5 dall’art. 10 del Regolamento di
Istituto le seguenti sanzioni :
- ammonizione privata o in classe (nel caso di negligenza abituale o di influenza
sugli altri compagni) da parte del docente (in un primo momento) e del dirigente
scolastico (se la mancanza continua). Tale ammonizione va annotata sul registro di
classe.
Per mancanza ai doveri richiamati ai punti da 6 a 7 dall’art. 10 del Regolamento di
Istituto le seguenti sanzioni :
- segnalazione al Dirigente Scolastico dopo numerose assenze giustificate ma
prolungate e dopo un’assenza ingiustificata affinché possano essere
immediatamente attivati, tramite il docente coordinatore o la segretaria, i
doverosi contatti con la famiglia. Dopo gli opportuni accertamenti il Dirigente
Scolastico valuterà se rinviare o meno, per l’applicazione della sanzione, al
Consiglio di classe.
Per mancanza ai doveri richiamati ai punti da 8 a 9 dall’art. 10 del Regolamento di
Istituto le seguenti sanzioni :
- ammonizione privata o in classe. E’ inflitta dal docente o dal dirigente scolastico
e va annotata sul registro di classe ;
- l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a cinque giorni
effettivi di lezione per fatti reiterati, documentati e testimoniati ( l’alunno deve
essere stato autore, diretto o indiretto, di fatti, non di semplici supposizioni o
congetture intorno a fatti ) che turbino il regolare andamento della lezione e che
impediscano che l’opera degli insegnanti esplichi tutto il suo potenziale educativo.
Il provvedimento è adottato dal Consiglio di classe riunito in via straordinaria.
All’attuazione provvede il Dirigente Scolastico o il Primo Collaboratore.
Per mancanza ai doveri richiamati ai punti 10, 11 e 12 dall’art. 10 del Regolamento
di Istituto le seguenti sanzioni :
- riparazione del danno materiale da parte dell’alunno guidato da personale
docente o personale collaboratore scolastico per danni volontari alle attrezzature e
al patrimonio;
- risarcimento pecuniario nel caso sia impossibile riparare agevolmente il danno.
L’entità e le procedure amministrative per il risarcimento saranno comunicate alla
famiglia dal Dirigente Scolastico.
Il provvedimento è adottato dal Consiglio di classe/interclasse o dal Dirigente
Scolastico ed è annotato sul registro di classe. Cinque ammonizioni sul registro di
classe determinano l’insufficienza in condotta.
Per mancanza ai doveri richiamati ai punti 13 dall’art. 10 del Regolamento di
Istituto le seguenti sanzioni :
- la consegna del cellulare all’insegnante. Esso verrà custodito in una busta chiusa
controfirmata dall’alunno stesso e dal docente, riposto in cassaforte e riconsegnato
ai genitori previa comunicazione.
Per mancanza ai doveri richiamati ai punti 14 dall’art. 10 del Regolamento di
Istituto le seguenti sanzioni :
- allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 15 giorni effettivi
di lezione:
1. per fatti documentati, reiterati e testimoniati che denotano mancanza di
rispetto verso il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale della scuola,
i compagni e coetanei;
2. per fatti gravi che turbano l’attività didattica e alterano la tranquillità e
la serenità necessari all’apprendimento;
3. per fatti che mettono a rischio l’incolumità di alunni e personale;
4. per gravi danni al patrimonio della scuola .
Il provvedimento è adottato dal Consiglio di classe /interclasse riunito in via
straordinaria. All’attuazione provvede il Dirigente Scolastico o il Primo
Collaboratore.
Per quanto non espresso dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto
degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria e al DPR n. 235 del 21
novembre 2007.
